Come inizia il processo per espropriazione immobiliare?
Come inizia il processo per espropriazione immobiliare?
Il titolo esecutivo
La premessa dell'azione esecutiva consiste nella notifica al debitore di un titolo in base al quale egli è tenuto al pagamento di una somma di denaro (espropriazione immobiliare, mobiliare e presso terzi), al rilascio di un immobile o alla consegna di una cosa mobile (esecuzione per consegna e rilascio).
L’art. 474 c.p.c. afferma infatti: "L’esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile." I titoli esecutivi possono avere natura giudiziale (es. decreto ingiuntivo e sentenza di condanna) o stragiudiziale (es. cambiale, assegno, mutuo).
Possono essere ricompresi nei titoli esecutivi, ai sensi dell'articolo 474 c.p.c., “1. Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva; 2. le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in essa contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia; 3. gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli. L'esecuzione forzata per consegna al rilascio non può aver luogo che in virtù dei titoli esecutivi di cui ai numeri uno e tre del sel precetto deve contenere trascrizione integrale, ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, delle scritture private autenticate di cui al numero due del secondo comma.”
La spedizione del titolo in forma esecutiva (apposizione della formula esecutiva sul titolo) procura il possesso del titolo alla parte cui spetta (il creditore). Tale formula viene redatta in calce alla copia da consegnare alla parte interessata e dovrà servire necessariamente per preannunciare l'intenzione di procedere all'esecuzione forzata.
Il titolo esecutivo (decreto ingiuntivo, copia del mutuo, ecc.) viene solitamente notificato unitamente al precetto, che consiste nell'intimazione al debitore di pagare la somma dovuta entro un dato termine, non inferiore a dieci giorni.
Una volta che l'originale dell'atto, regolarmente notificato al debitore, torna al creditore, è possibile procedere con la notifica del pignoramento, che consiste in un vincolo di indisponibilità del bene che rimane, però, di proprietà del debitore sino alla vendita. Nella procedura esecutiva immobiliare, se il debitore vende o concede in locazione il cespite dopo la notifica dell'atto di pignoramento, tale atto dispositivo sarà inopponibile al creditore pignorante (e all'aggiudicatario, che è un "avente causa" di tale creditore procedente) e l'immobile potrà comunque essere venduto all'asta come libero.
Avv. Mario Santopietro
avvocato@santopietrolex.com